Edizione n.11 di mercoledì 27 marzo 2024

indicazione di origine

Origine del latte sulle etichette, storico via libera dell'Unione Europea

Indicazione obbligatoria forse già da gennaio 2017 – Tutelata l’attività anche degli allevatori del varesotto

«Provvedimento epocale, che riconosce ai consumatori e agli allevatori il diritto alla trasparenza sull’origine. Si apre una fase nuova». Così Fernando Fiori e Raffaello Betti, presidente e direttore di Coldiretti Varese, hanno commentato il via libera dell’Unione europea alla richiesta italiana di indicazione di origine obbligatoria per il latte e i prodotti lattiero-caseari.
Alle ore 24 del 13 ottobre scadevano i tre mesi dalla notifica previsti dal regolamento 1169/2011 quale termine per rispondere agli Stati membri che ritengono necessario adottare una nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti. Il termine è scaduto senza obiezioni e il provvedimento, sostenuto dalla Coldiretti e annunciato dal presidente del Consiglio Matteo Renzi e dal ministro delle politiche agricole Maurizio Martina nel maggio 2016 a Milano, è diventato definitivo.
L'entrata in vigore è fissata 60 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e quindi auspicabilmente dal 1° gennaio 2017, come è stato previsto per un testo analogo in Francia.
INDICAZIONI OBBLIGATORIE
Ora in etichetta dovrà essere riportata obbligatoriamente l’indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari. Queste le tre possibili diciture:
a) “paese di mungitura: nome del paese nel quale è stato munto il latte”;
b) “paese di condizionamento: nome della nazione nella quale il latte è stato condizionato”;
c) “paese di trasformazione: nome della nazione nella quale il latte è stato trasformato”.
Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato e trasformato nello stesso paese, l’indicazione di origine può essere assolta - precisa la Coldiretti - con la dicitura: “origine del latte: nome del paese”.
Se invece le operazioni indicate avvengono nei territori di più paesi membri dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata possono essere usate le seguenti diciture: “miscela di latte di Paesi UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato in Paesi UE” per l’operazione di condizionamento, “latte trasformato in Paesi UE” per l’operazione di trasformazione.
Infine, se le operazioni avvengono nel territorio di più paesi situati al di fuori dell’Unione Europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata possono essere utilizzate le seguenti diciture: “miscela di latte di Paesi non UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato in Paesi non UE” per l’operazione di condizionamento, “latte trasformato in Paesi non UE” per l’operazione di trasformazione.
ALLEVAMENTI E POSTI DI LAVORO
Oltre la qualità dei prodotti made in Italy e le scelte del consumatore, la norma protegge il lavoro anche di 1,7 milioni di mucche da latte presenti in Italia – compresi 14.310 capi bovini della provincia di Varese (dati dell’Anagrafe Zootecnica Nazionale aggiornati al 30 settembre 2016).
La trasparenza, inoltre, salva dall’omologazione l’identità di ben 487 diversi tipi di formaggi tradizionali, 120 mila posti di lavoro e un fatturato di 28 miliardi di euro. 

Condividi contenuti